Il primo giugno 2005 è
entra in vigore la nuova legge federale sul
commercio di beni culturali. La Svizzera si mette così in linea con la
Convenzione Unesco del 1970.
In passato la Svizzera era ritenuta un punto di transito per le opere d'arte
rubate a causa della sua riluttanza a inasprire le leggi sul trasferimento di
beni culturali.
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1962: la Svizzera ratifica la Convenzione dell'Aia del 1954 per la
protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.
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Ottobre 2003: ratifica della Convenzione Unesco del 1970 contro il
traffico illecito di beni culturali.
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1 giugno 2005: entrata in vigore della nuova legge svizzera sul
trasferimento internazionale di beni culturali, legge approvata dal
parlamento nel giugno del 2003.
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La nuova legislazione elvetica obbliga commercianti e case d'aste ad
identificare in modo chiaro la provenienza degli oggetti e l'identità
di fornitori e clienti.
I proprietari di beni culturali trafugati illegalmente avranno 30 anni
– e non più solo 5 – per esigere la loro restituzione.
La Svizzera è una tra le cinque più importanti piattaforme mondiali di
scambio di oggetti d'arte. Il volume dell'import/export si aggira
intorno a 1,5 miliardi di franchi.
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«I beni culturali non sono merci normali», afferma Andrea Raschèr,
responsabile della sezione affari internazionali e legali all'Ufficio federale
della cultura. «C'è una differenza se a qualcuno viene rubato un televisore o
un'opera d'arte».
«In Svizzera, il traffico illegale di beni culturali è diventato un tema di
discussione importante qualche anno fa, quando si è cominciato a riflettere
sul problema delle proprietà confiscate agli ebrei durante la Seconda guerra
mondiale».
«La discussione si è sviluppata a livello politico», continua Raschèr, «col
risultato che ora la Svizzera è perfettamente in linea con gli standard
internazionali».
Grazie alla nuova legislazione, i commercianti d'arte e le case d'asta saranno
obbligati ad identificare la provenienza degli oggetti e le persone con le
quali fanno affari. Si dovrebbe porre così termine all'anonimità che
permetteva agli oggetti d'arte di passare per diverse mani e di essere così «lavati».
Chi commercia oggetti d'arte dovrà documentare le proprie attività ed essere
in grado di fornire informazioni dettagliate sui beni venduti. «È importante
poter separare chi commercia beni culturali in modo corretto dalle pecore nere».
I beni di origine sconosciuta, spesso rubati, potranno essere messi in
commercio legalmente solo dopo trent'anni dalla loro acquisizione. Finora il
periodo era di soli cinque anni e permetteva di "abbandonare" gli oggetti nel
deposito di una dogana per recuperarli qualche anno dopo con la certezza che
anche se i legittimi proprietari li avessero reclamati non si sarebbe incorsi
in sanzioni.
La nuova legislazione, tuttavia, non si applicherà alle opere d'arte il cui
prezzo d'acquisto non supera i 5'000 franchi. Uno specialista dell'Ufficio
federale della cultura si occuperà di monitorare lo scambio di beni culturali
per accertare che risponda ai dettami della nuova legge.
Tutto ciò svolge un ruolo importante anche per la protezione del patrimonio
culturale mondiale e dovrebbe contribuire a prevenire i furti, i saccheggi e
l'importazione illegale di beni culturali. Per gli oggetti provenienti da
scavi archeologici si applicheranno delle misure supplementari.
«Il commercio internazionale è chiaramente focalizzato sugli oggetti di
origine archeologica ed etnica», afferma Raschèr, «perché proprio questi sono
i campi che presentano i maggiori problemi: non si può controllare cosa esce
dalla terra».
«Sono questi i beni che rappresentano più fortemente l'identità di una nazione
ed è per questo che la maggior parte dei paesi, compresa la Svizzera, li
proteggono in modo deciso».
La Svizzera ha tentennato a lungo prima di ratificare la Convenzione Unesco
del 1970, che regola il trasferimento dei beni culturali e incoraggia la
cooperazione internazionale. Ora, finalmente, entra in vigore la legge
approvata dal parlamento nel giugno 2003, che ha portato alla ratifica della
Convenzione Unesco nell'ottobre dello stesso anno.
Per l'Ufficio federale della cultura, la Svizzera è una delle piattaforme di
scambio di oggetti d'arte più importanti al mondo. L'importazione e
l'esportazione di beni culturali rappresenta un mercato da 1,5 miliardi di
franchi l'anno.
«A livello internazionale, i beni culturali rubati rappresentano il terzo più
vasto mercato illegale, dopo il commercio di droga e di armi», puntualizza
Raschèr. Un problema che, vista l'assenza di una legislazione adeguata, è
stato particolarmente acuto in Svizzera.
La Svizzera ha comunque al suo attivo alcuni successi per quanto riguarda la
lotta al traffico illegale di beni culturali. Nel 2002, fece notizia
l'improvvisa comparsa sul mercato antiquario internazionale del «Disco di
Nebra».
Il disco di bronzo e oro ha un diametro di 32 cm e riporta una mappa stellare.
È databile intorno al 1600 a.C. e rappresenta la più antica rappresentazione
astronomica conosciuta.
Il venditore affermò che proveniva da scavi, effettuati nel 1999 con un metal
detector a Nebra, una località della Germania orientale. In realtà, il disco
era stato rubato nel periodo di confusione generale seguito all'unificazione
delle due Germanie (1989) ed era rimasto sul mercato nero per anni con un
prezzo che si aggirava intorno ai 10 milioni di dollari.
Nella regione tedesca della Sassonia-Anhalt, dove è stato ritrovato il Disco
di Nebra, i reperti archeologici sono considerati di proprietà dello Stato. È
dunque lì che la mappa stellare più antica del mondo è ritornata, dopo essere
stata recuperata dalla polizia di Basilea.
swissinfo, Thomas Stephens
(traduzione e adattamento, Doris Lucini)
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