Chi intende avviare un'attività
imprenditoriale può quindi optare per una società cooperativa (art.
828-926, CO).Gli aspetti a favore della cooperativa sono relativi ai
valori imprenditoriali "interiori" quali la democrazia diretta e il
diritto di partecipazione ben definito (principio "una testa, un voto").
Positiva è inoltre la trasparenza ad ogni gradino della scala
gerarchica, cosa che aiuta a evitare abusi e situazioni simili.
L'ampio diritto di codecisione di una società cooperativa è una delle
sue principali caratteristiche. Questa forma giuridica è utilizzabile
anche per le transazioni societarie nonché quelle sul mercato del
capitale: il diritto del voto pro capite da un lato esclude influssi
concorrenziali indesiderati, dall'altro però non permette alleanze
desiderate con obblighi finanziari. A causa della mancanza di un
capitale sociale da versare all'atto della costituzione della società,
le società cooperative permettono di operare con capitali dell'ordine di
poche centinaia di franchi.
Presupposti per la
costituzione
La costituzione richiede almeno sette soci, i quali
possono essere sia persone fisiche che giuridiche. Dopo la costituzione
i soci possono essere anche meno; in tal caso però sussiste il rischio
teorico di una denuncia di scioglimento.
Un capitale sociale iniziale non è necessario. Qualora ce ne fosse
comunque uno, ogni socio deve assumersi almeno una quota con valore
nominale fisso. Di solito l'ammontare corrisponde a 100.-- franchi. I
soci sono responsabili per il patrimonio sociale. Gli organi della
società cooperativa prescritti sono i seguenti:
- assemblea generale
- amministrazione (almeno tre membri)
- organo di controllo
L'iscrizione nel registro di commercio è d'obbligo, il nome della
società cooperativa invece può essere scelto liberamente, bisogna
aggiungervi "società cooperativa".